Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporto di fiducia – Dovere di evitare conflitto di interessi – Violazione – Sanzione – Avvertimento.

È disciplinarmente responsabile l’avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi in una causa di separazione personale, assuma il patrocinio di uno solo di essi nel seguito della causa, restando irrilevante l’eventuale consenso prestato a ciò dall’altro coniuge o dal suo difensore. (In considerazione della particolarissima situazione di fatto emersa nel corso del procedimento, dovuta in parte anche al comportamento del difensore dell’altro coniuge, e della buona fede dell’incolpato, la sanzione della censura è stata ridotta a quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 30 ottobre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pisapia), sentenza del 2 maggio 1991, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 02 Maggio 1991 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 30 Ottobre 1989 (censura)
Giurisprudenza CNF

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