Il professionista riconosciuto responsabile dell’appropriazione indebita di assegni circolari, dell’incasso di tali assegni a seguito dell’apposizione su di essi della firma falsa del cliente, e della comunicazione di false informazioni al cliente circa la sorte di tali assegni, è disciplinarmente responsabile e merita la sanzione della radiazione dall’albo. Infatti, anche indipendentemente dalla loro rilevanza penale, tali fatti non costituiscono soltanto un abuso del rapporto fiduciario derivante dal mandato ricevuto, circostanza che integra di per sé la forma più grave di violazione della deontologia professionale (soprattutto se accompagnata da comportamenti penalmente rilevanti), ma sono di tale gravità da compromettere la dignità e la stessa reputazione della classe forense, ingenerando nella pubblica opinione dubbi sulla credibilità e affidabilità della categoria e giustificando quindi l’applicazione della sanzione più severa prevista dall’ordinamento professionale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 4 febbraio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pisapia), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 28 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Febbraio 1991
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