L’avvocato che trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente e ne ometta il rendiconto, ripetutamente ometta di espletare incarichi professionali assunti, pur avendo percepito per gli stessi somme in acconto, che difenda parti aventi interessi contrastanti (coniugi in sede di separazione non consensuale), ed ometta di adempiere obbligazioni assunte verso terzi rilasciando effetti cambiari poi rimasti insoluti, pone in essere una condotta gravemente lesiva della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata ritenuta adeguata la pena della cancellazione dall’albo professionale). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 20 settembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 16 settembre 1996, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Settembre 1994 (cancellazione)
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