Il professionista che trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente e le restituisca solo dopo un notevole lasso di tempo, trattenendone altre a compensazione di onorari e sottoscriva, altresì, garanzia fideiussoria inadempiendola, pone in essere un comportamento lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 28 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Lubrano), sentenza del 24 maggio 1996, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 24 Maggio 1996 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 28 Gennaio 1995 (cancellazione)
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