Il procuratore legale che, pur sospeso dall’esercizio della professione, si faccia rilasciare il mandato ed assuma un incarico ben sapendo di non essere in grado di assicurarne l’inizio e lo svolgimento, che ritiri il fondo spese e che negli anni successivi, abusando della tolleranza del cliente ricorra alla continuata menzogna, meditata e ribadita, nell’assicurare allo stesso, con motivazioni futili e indecorose, non solo il corretto svolgimento dell’incarico, ma anche il favorevole esito dello stesso, lede con il suo comportamento i più elementari doveri di lealtà, probità e diligenza, e compromette il decoro del professionista e dell’intera categoria forense, tanto da far ritenere incompatibile la permanenza dell’iscrizione all’albo dei procuratori legali (nella fattispecie, il Consiglio Nazionale Forense, considerata la complessiva condotta dell’inquisito, caratterizzata da una impressionante serie di altri negativi comportamenti, ha confermato la sanzione disciplinare della radiazione). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 12 marzo 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 165
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 28 Dicembre 1993 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Marzo 1992 (radiazione)
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