La concessione di prestiti usurari al proprio cliente, in quanto integra un’irreparabile lesione degli interessi di questo ad opera dell’avvocato, che approfitta delle sue difficoltà finanziarie, costituisce non soltanto una violazione degli obblighi deontologici forensi, ma una vera e propria negazione della funzione del difensore, la cui ragion d’essere nella nostra società è quella di offrire ed assicurare tutela al proprio assistito. (Nella specie il Consiglio nazionale forense ha ritenuto congrua, anche se in qualche modo riduttiva, la sanzione disciplinare della cancellazione dagli albi). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna dell’8 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 18 settembre 1995, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 18 Settembre 1995 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 08 Giugno 1993 (cancellazione)
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