L’avvocato che si reca nel domicilio del cliente per discutere della propria parcella, anche di fronte ai terzi, e pretenderne con animosità il pagamento, senza, peraltro, dare un adeguato resoconto delle prestazioni professionali e consegnare le relative fatture, pone in essere un comportamento contrario ai doveri di decoro e probità professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione del C.d.O. di Firenze del 29 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 4 luglio 1995, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 04 Luglio 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 29 Settembre 1993
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