L’avvocato che si appropri di denaro dei propri clienti, assuma incarichi e ne ometta l’evasione, ometta di dare alla parte assistita notizie sui procedimenti, ometta di restituire documenti, ometta di dare chiarimenti al consiglio dell’ordine sul suo comportamento, rilasci o giri assegni a vuoto, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della propria dignità e del decoro della classe forense ed è passibile della massima sanzione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 21 Febbraio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Dicembre 1988
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