L’avvocato che effettui false comunicazioni al cliente sullo stato del procedimento; che utilizzi la firma apocrifa del cliente, all’insaputa di questi, in un atto di quietanza, e che si appropri delle somme spettanti al cliente, versandole nel proprio conto corrente e restituendole solo dopo essere stato scoperto, pone in essere un comportamento in aperta violazione dei principi di diligenza, dignità e decoro, che integra gli estremi di una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare (nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per quattro mesi dall’esercizio della professione). (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Brescia del 7 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 30 gennaio 1995, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 30 Gennaio 1995 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Giugno 1993 (sospensione)
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