Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di restituzione di somme percepite oltre la misura dovuta – Sentenza di condanna alla restituzione – Precostituzione di stato di insolvenza – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che non restituisca al cliente le somme percepite oltre il dovuto e che, dopo la relativa condanna alla restituzione, precostituisca uno stato di insolvenza mirato a frustrare gli effetti di tale sentenza, viola il principio di correttezza e lede, con tale comportamento, la credibilità dell’intera categoria professionale. (Nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione di mesi quattro). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 9 aprile 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Di Benedetto), sentenza del 13 luglio 1994, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 13 Luglio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 09 Aprile 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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