Costituisce violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza, passibile di sanzione disciplinare, il comportamento dell’avvocato che ometta di dar conto al cliente di somme presumibilmente riscosse per conto dello stesso. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Firenze del 12 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Galati), sentenza del 30 settembre 1995, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 30 Settembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 12 Marzo 1994
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