Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Distrazione a proprio profitto di somme ricevute fiduciariamente – Sospensione.

L’avvocato che riceva fiduciariamente una somma di denaro da impiegare per pagare alcuni creditori e che, invece, trattenga tali somme per il pagamento delle proprie competenze, omettendo di eseguire il mandato conferitogli, viene meno ai doveri deontologici di probità, disinteresse e correttezza e lede il decoro della categoria professionale. (Nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Livorno, 2 aprile 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 30 maggio 1994, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 02 Aprile 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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