Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte – Omessa informazione alla parte assistita – Grave illecito deontologico – Cancellazione.

Viene meno ai principi della dignità, probità e decoro professionali l’avvocato che omette di informare la parte assistita sull’andamento di una procedura e tace la consegna, da parte del debitore, di un assegno, adducendo peraltro, contrariamente al vero, di aver proceduto a pignoramento che richiede ed ottiene a conclusione di assistenza giudiziaria, in occasione di pagamenti dovuti a titolo di risarcimento, una somma di denaro promettendone la restituzione poi avvenuta soltanto in parte; che trattiene per cinque anni una somma ricevuta e comunque non la restituisce totalmente (nel caso di specie, vista la gravità dei comportamenti è stata ritenuta equa la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lodi, 6 giugno 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 14 aprile 1993, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 14 Aprile 1993 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Lodi, delibera del 06 Giugno 1991 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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