Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Richiesta di compenso per attività non svolta – Richiesta di prestiti non rimborsati – Emissioni di cambiali – Sospensione.

L’avvocato che, con più atti non collegati tra di loro, si fa consegnare dal cliente due assegni come garanzia per il compenso dovuto per attività extragiudiziale poi non avvenuta, e non li restituisce; richiede in prestito una somma di denaro ad un cliente che poi non restituisce; emette più cambiali a fronte di un debito di gioco e ne onora soltanto una, pone in essere un comportamento lesivo della lealtà e correttezza che deve informare il rapporto fra avvocato e cliente (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 27 giugno 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Ballardini), sentenza del 14 aprile 1993, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 14 Aprile 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Giugno 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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