Non può essere addebitata ad un avvocato la mancata esecuzione tempestiva di un sequestro, quando ciò dipenda dal tardivo rilascio della garanzia da parte del cliente; così l’avvocato non può essere incolpato di induzione in errore del cliente, circa il regolare corso della procedura di sequestro, quando la comunicazione relativa sia giustificata dalla situazione di fatto. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 11 ottobre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Diego), sentenza del 11 giugno 1992, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 11 Giugno 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 11 Ottobre 1990
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