Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informativa e di rendiconto – Violazione – Illecito deontologico – Sussiste.

Il professionista che abbia ricevuto una procura da parte di una signora anziana e in precarie condizioni di salute, ed abbia poi disposto ripetutamente di beni, denaro e gioielli seguendo la volontà e gli interessi di un terzo estraneo al mandato, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi della probità e correttezza a cui dovrebbe uniformarsi il comportamento dell’avvocato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per nove mesi). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 26 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 15 ottobre 1996, n. 135

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 15 Ottobre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Ottobre 1994 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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