Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di fedeltà – Coinvolgimento dell’avvocato nella tutela di interessi divergenti – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che, pur non avendo assunto formale mandato da parti aventi interessi confliggenti, abbia svolto, operando legittimamente, attività dirette al raggiungimento di interessi divergenti, diversi e differenziati, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere professionale di correttezza e chiarezza. (Nella specie l’avvocato pur attivandosi nell’interesse della propria moglie, dava all’altra parte consigli e pareri tanto da ingenerare in quest’ultima la convinzione di essere tutelata dal professionista stesso). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 26 aprile 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Bonazzi), sentenza del 12 novembre 1996, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 12 Novembre 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Aprile 1995
Giurisprudenza CNF

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