Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di adempiere gli incarichi professionali – Omesse informazioni alla parte – Trattenimento acconti – Omesso espletamento dell’incarico professionale – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico – Sussiste.

Il professionista che, dopo aver trattenuto per sé acconti versati dai propri clienti, ometta di espletare l’incarico professionale, di dare notizie sulle pratiche a lui affidate e non restituisca i relativi documenti ai clienti pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e correttezza professionale. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 giugno 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 11 ottobre 1996, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 11 Ottobre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Giugno 1994 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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