È compito del buon avvocato fare presente al cliente le ragioni che possono sconsigliare determinati atteggiamenti e prese di posizione, anche se non gli compete di interferire nelle decisioni che i clienti ritengano di dover prendere. (Nella specie dall’avvocato è stato richiesto di autenticare, pur non essendovi tenuto, la firma di una cliente posta in calce ad un esposto, del quale conosceva il contenuto diffamatorio). Sanzione adeguata nella specie è stata la censura. (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Chiavari del 5 aprile 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Mazzarolli), sentenza del 4 marzo 1995, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 04 Marzo 1995 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Chiavari, delibera del 05 Aprile 1993 (censura)
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