Non costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che si rifiuti di restituire le somme ricevute dalla parte assistita per l’esecuzione di un mandato irrevocabile conferito anche nell’interesse di un terzo, qualora il mandato sia stato revocato dal solo mandante senza il consenso del terzo. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 19 giugno 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 24 marzo 1994, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 24 Marzo 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Giugno 1991
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