Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancate informazioni al cliente sullo stato della causa – Mancato espletamento del mandato – Richiesta di compensi per attività non svolte – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che ripetutamente ometta di espletare il mandato professionale assunto, dia false informazioni al cliente, chieda compensi per prestazioni non svolte e coinvolga nelle vicende professionali terzi estranei, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di lealtà e probità cui l’avvocato dovrebbe informare la sua vita pubblica e privata (congrua è la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Tortona, 21 luglio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Buccico), sentenza del 4 dicembre 1996, n. 172

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 04 Dicembre 1996 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Tortona, delibera del 21 Luglio 1995 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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