Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Violazione dell’obbligo di informazione – Reticenze e menzogne – Comportamento successivo dell’incolpato – Sanzione.

L’avvocato che ometta di svolgere l’incarico ricevuto, di dare notizia ai clienti sullo svolgimento del mandato affidatogli, benché ripetutamente invitato, e che dia notizie false o inesatte, tiene un comportamento contrario ai principi di correttezza e diligenza che incombono al professionista. Nella fattispecie, in considerazione delle particolari circostanze di fatto, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione è stata ridotta a due mesi. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 24 settembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 12 novembre 1994, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 12 Novembre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Settembre 1992
Giurisprudenza CNF

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