L’avvocato che, dopo aver assunto l’incarico, non adempia al mandato ricevuto, induca in errore il cliente inducendolo a confidare nella inesistente pattuizione di una dilazione, e conseguenzialmente percepisca ingenti compensi per l’attività svolta solo in minima parte, viola i doveri di dignità, correttezza e decoro ed è passibile di sanzione disciplinare. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della cancellazione dagli albi professionali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari dell’1 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. DANOVI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 06 Novembre 1995 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 01 Ottobre 1993 (cancellazione)
0 Comment