Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Violazione dell’obbligo di informazione – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che, dopo aver assunto l’incarico, non adempia al mandato ricevuto, induca in errore il cliente inducendolo a confidare nella inesistente pattuizione di una dilazione, e conseguenzialmente percepisca ingenti compensi per l’attività svolta solo in minima parte, viola i doveri di dignità, correttezza e decoro ed è passibile di sanzione disciplinare. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della cancellazione dagli albi professionali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari dell’1 ottobre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. DANOVI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 06 Novembre 1995 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 01 Ottobre 1993 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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