Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Obbligo di informazione – Violazione – Sospensione dall’esercizio della professione – Mesi due.

Il professionista che non dà diligente e sollecito corso all’incarico di procedere esecutivamente nei confronti della parte debitrice, che fornisce notizie inesatte e dispersive circa lo stato della procedura e che, dopo essersi visto revocare il mandato a causa di tale comportamento, non fornisce al nuovo legale della parte assistita le notizie ripetutamente richieste, tiene un comportamento non corretto sia nei confronti del collega sia nei confronti della parte assistita, compromettendo l’onore e la dignità propria della classe forense. È pertanto adeguata l’applicazione della sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 febbraio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. De Palma), sentenza del 4 maggio 1991, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 04 Maggio 1991 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Febbraio 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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