Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Illecito deontologico – Sussiste – Informativa al cliente – Obbligo – Sussiste.

L’avvocato che, assunto l’incarico, non si costituisca in giudizio, ometta di dare comunicazione in ordine all’andamento della procedura affidata alle sue cure ed, infine, trascuri di dare chiarimenti sul suo comportamento, pone in essere una condotta gravemente lesiva della dignità e del decoro professionale (nella specie è stata ritenuta adeguata la sanzione della sospensione di un anno). (Accoglie parzialmente -il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 aprile 1994, sostituendo la sanzione della cancellazione con quella della sospensione per anni uno).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. DE MAURO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 156

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 19 Dicembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Aprile 1994
Giurisprudenza CNF

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