Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Informazioni false al cliente – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Mancata puntuale rendicontazione – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che dia informazioni false sull’esito della causa, ometta di dare il rendiconto e trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente, rilasciando poi effetti cambiari a scadenza mensile, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 13 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Gazzara), sentenza del 23 dicembre 1996, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 23 Dicembre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 13 Ottobre 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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