Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Incarichi assunti da praticante procuratore non abilitato davanti al tribunale e trattati da professionista iscritto all’albo – Rapporto di fiducia – Violazione – Sussiste.

Pongono in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, assumendo una funzione di pura e semplice copertura, consenta al praticante non abilitato all’esercizio della professione davanti ai tribunali, di intrattenere rapporti professionali con i clienti, ed il praticante procuratore che, non ancora iscritto all’albo dei procuratori, assuma incarichi professionali presso i tribunali. Entrambi, infatti, pongono in essere una condotta deontologicamente negativa avendo tradito la fiducia che è alla base del rapporto professionale con i clienti, che non devono essere ingannati dal professionista sull’identità di chi assume l’incarico e chi invece lo tratta e gestisce, falsificando anche le firme del collega. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 10 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. DE MAURO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 19 Dicembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 10 Giugno 1992
Giurisprudenza CNF

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