L’avvocato che ometta di promuovere le iniziative giudiziarie per le quali ha ricevuto espresso incarico (e si avvalga di pretesti fantasiosi per occultare al cliente la sua negligente condotta) viene meno agli obblighi di lealtà e probità e compromette con tale attività la dignità propria e dell’intero Ordine forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’attività professionale per mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 novembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 10 novembre 1993, n. 134
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 10 Novembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Novembre 1990
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