Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita, i colleghi e il Consiglio dell’Ordine – Doveri di lealtà e probità – Falsificazione di firma di un collega, appropriazione di somme spettanti ai clienti, condotta irriguardosa verso il Consiglio dell’Ordine – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi sette.

L’avvocato che abbia falsificato la firma di un collega su un assegno circolare, si sia appropriato di notevoli somme spettanti a due distinti clienti e abbia omesso di fornire al Consiglio dell’Ordine i richiesti chiarimenti e le eventuali giustificazioni sui fatti addebitati, viola i principi di lealtà e probità, compromettendo seriamente la sua immagine professionale e quella dell’intera classe forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’attività professionale per mesi sette. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 26 ottobre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 26 novembre 1993, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 26 Novembre 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 26 Ottobre 1991
Giurisprudenza CNF

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