L’avvocato che, avendo ricevuto l’incarico da un cliente di recuperare suoi crediti, incassa dagli obbligati debitori somme di notevole importo e le corrisponde al creditore con notevole ritardo, favorisce la circolazione di effetti cambiari falsi, si impegna a restituire agli obbligati vari titoli ipotecari dei quali non ha più la disponibilità, viene meno ai doveri di lealtà e probità e compromette la propria dignità e quella dell’intero ordine forense (nella specie è stata ritenuta equa la sospensione dall’esercizio della professione per anni uno). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 marzo 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Di Lauro), sentenza del 30 giugno 1993, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 30 Giugno 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Marzo 1991 (sospensione)
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