Il rapporto tra professionista e cliente è caratterizzato nella sua genesi dall’elemento fondamentale, la fiducia, e non si sottrae, durante il suo svolgimento, alla puntuale osservanza dei principi deontologici tra i quali la lealtà e la correttezza. Deve ritenersi pertanto disciplinarmente sanzionabile il comportamento del professionista che ometta di svolgere l’incarico ricevuto, di dare notizie al cliente dello svolgimento del mandato affidatogli benché da quest’ultimo ripetutamente invitato e diffidato, e che, infine, dia notizie false o inesatte. Tenuto conto per altro della buona fede del professionista la sanzione viene ridotta alla censura. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Giorgino), sentenza del 8 settembre 1993, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 28 Settembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Aprile 1991
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