L’avvocato che effettui false comunicazioni al cliente sullo stato del procedimento giudiziario e che successivamente le ometta del tutto; che falsifichi la firma del cliente in un atto di quietanza; che si appropri di somme spettanti al cliente; che assuma la carica di amministratore unico di una società a responsabilità limitata e che non onori e, quindi, lasci protestare vaglia cambiari per notevole importo, pone in essere un comportamento in aperta violazione dei principi di diligenza, di dignità e decoro, di lealtà e correttezza. Tale comportamento integra gli estremi di una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare perché contraria all’etica professionale, idonea a causare discredito all’Ordine forense e tale da far ritenere la sussistenza di una mentalità in contrasto con la permanenza dell’iscrizione all’albo. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della radiazione). (Rigetta ricorso contro decisioni Consiglio Ordine Padova, 8 e 29 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 13 Ottobre 1994 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 29 Maggio 1992 (radiazione)
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