L’avvocato che si renda inadempiente alle numerose obbligazioni assunte sia nei confronti del clienti sia verso terzi, emettendo non pochi assegni a vuoto, e subendo conseguentemente i relativi procedimenti penali, viola con il proprio comportamento la propria dignità di professionista e quella dell’intera classe forense (nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per otto mesi dall’esercizio della professione). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari del 17 aprile 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Lauro), sentenza del 13 febbraio 1995, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 13 Febbraio 1995 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 17 Aprile 1993 (sospensione)
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