Non è deontologicamente illecito il comportamento dell’avvocato che rifiuti di consegnare alla controparte un documento redatto in unico esemplare nell’interesse del proprio cliente. Una diversa condotta potrebbe infatti esporre il professionista all’accusa di violazione dei propri doveri nei confronti dei clienti. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 30 novembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 26 novembre 1993, n. 144
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 26 Novembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 30 Novembre 1991
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