Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Ritenzione di beni mobili del cliente in conto del pagamento di spettanze professionali – Illecito deontologico – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di quattro mesi.

L’avvocato che rifiuti di restituire al proprio cliente beni mobili di cui sia venuto in possesso nello svolgimento del mandato professionale, pretendendo di trattenerli in conto delle proprie spettanze professionali, viola il dovere di lealtà e correttezza imposto per il corretto esercizio della professione forense. (Nella fattispecie anche in considerazione di altri addebiti, al responsabile è stata applicata la sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per la durata di quattro mesi). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 7 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), sentenza del 18 marzo 1991, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 18 Marzo 1991 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 07 Maggio 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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