Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Assunzione di patrocinio di parte avversa a quella difesa dal collega con cui si è associati – Illecito disciplinare sussiste.

Costituisce condotta lesiva del decoro professionale l’avere assunto il patrocinio nei confronti di una parte contraria a quella difesa dall’avvocato, con il quale si ha un rapporto di associazione professionale. (Nella specie il Consiglio nazionale forense ha ritenuto rilevante, ai fini dell’illecito deontologico, il comportamento del procuratore legale che ha assunto il patrocinio della parte avversa a quella rappresentata dal genitore avvocato, con il quale condivideva lo studio e anche il numero di telefono). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Torino del 26 aprile 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Guidi), sentenza del 30 settembre 1995, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 30 Settembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Aprile 1993
Giurisprudenza CNF

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