Il professionista che ometta, benché sollecitato dal cliente, di versare somme ricevute dalla controparte, che trattenga, anche dopo la presentazione del relativo esposto al competente Consiglio dell’Ordine, una somma manifestamente eccessiva e che fornisca notizie false sull’andamento della pratica a lui affidata, viola il dovere di diligenza, lealtà e correttezza cui deve ispirarsi la condotta forense (nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei, tenuto conto che si tratta di fatti caratterizzati da grave negligenza e da scarsa serietà professionale). (Accoglie parz. ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 5 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Pisapia), sentenza del 18 marzo 1993, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 18 Marzo 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 05 Dicembre 1990
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