Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e di informativa – Omessa informativa alle parti assistite di un atto di appello – Censura.

L’obbligo di diligenza costituisce uno dei cardini dell’attività professionale e tale diligenza deve estrinsecarsi non solamente nell’opera che l’avvocato svolge in difesa del cliente, ma anche tenendo informato costui di tutti gli eventi di rilievo che si verifichino nel corso della pratica giudiziale e stragiudiziale, soprattutto quando essi richiedano l’adozione di decisioni aventi influenza sull’esito finale della pratica stessa (nella fattispecie il professionista che, ricevuta la notificazione di un atto di appello, ometta di comunicare al suo cliente l’impugnazione, nonché di costituirsi, merita la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 17 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Di Lauro), sentenza del 23 luglio 1991, n. 105

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 23 Luglio 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Maggio 1990
Giurisprudenza CNF

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