Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto del patto di quota lite – Obbligo di informazione – Dovere di segretezza e riservatezza – Obbligo di restituzione di documenti – Violazione – Sussistenza – Sanzione – Censura.

Il professionista che, anteriormente al conferimento dell’incarico, stipula un patto di quota lite col cliente, senza avvisare quest’ultimo della violazione di un divieto, pur dovendone essere a conoscenza; che, per indurre il cliente al rispetto di tale patto, minaccia di divulgare notizie riservate in modo da danneggiarlo; che non informa il cliente sull’esecuzione del mandato ricevuto; che non restituisce i documenti inerenti all’esecuzione della pratica per la quale ha ricevuto mandato, è disciplinarmente responsabile e merita la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 settembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 8 febbraio 1994, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 08 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Settembre 1991
abc, Giurisprudenza CNF

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