Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Deposito tardivo di un atto – Violazione – Sussiste.

Viola il dovere di lealtà, decoro, dignità e onestà imposto dalla legge e dal comportamento professionale, compromettendo la propria reputazione e quella dell’ordine forense, l’avvocato che abbia fatto trascorrere i termini per la presentazione di determinati atti. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 15 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. La Volpe), sentenza del 4 marzo 1995, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 04 Marzo 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Maggio 1990
Giurisprudenza CNF

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