Ove nella delega rilasciata a margine di un decreto ingiuntivo, si menzionino non solo gli «atti successivi», ma si parli anche di «ogni stato e grado del giudizio», il mandato deve intendersi riferito anche al giudizio di opposizione. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 6 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 6 febbraio 1995, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 06 Febbraio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Maggio 1993
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