Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto d’interessi – Azione contro ex clienti – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che assista una parte contro un ex cliente, ove non sia trascorso un congruo periodo di tempo e non sia stato dato al primo cliente un opportuno preavviso. (Nella specie la violazione disciplinare è stata considerata di particolare tenuità, ed è stato inflitto l’avvertimento avendo l’avvocato ricoperto, con l’assenso del vecchio e del nuovo cliente, il ruolo di garante per la realizzazione di un accordo intervenuto fra le due parti, accordo per la realizzazione del quale, in considerazione di un punto contestato il professionista ha dovuto successivamente dar corso ad una azione giudiziale che vedeva l’una parte contrapposta all’altra). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 ottobre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Mazzarolli), sentenza del 11 settembre 1996, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 11 Settembre 1996 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Ottobre 1993 (censura)
Giurisprudenza CNF

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