Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che assista una parte contro un suo attuale cliente. (Nella specie l’avvocato, che era stato sollecitato alla nuova difesa dallo stesso suo cliente, si è posto in una situazione di rilevante conflitto di interessi, violando anche il dovere di fedeltà). (Accoglie ricorso dell’avv. A.T. e rigetta ricorso dell’avv. O.P. avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 febbraio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Ruggerini), sentenza del 6 novembre 1996, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 06 Novembre 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Febbraio 1995
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