Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Confusione interessi di natura commerciale con attività professionale – Illecito deontologico – Sussiste – Conflitto potenziale d’interessi – Rilevanza disciplinare – Sussiste.

È dovere dell’avvocato evitare situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con gli interessi del proprio cliente (nella specie evitando di rendersi acquirente anche per interposto soggetto societario di quote di beni ereditari in comunione con il proprio assistito, procedendo poi ad ipotesi di divisioni immobiliari). È dovere ugualmente dell’avvocato evitare di favorire la costituzione di società per consentire al proprio assistito fallito di poter continuare a svolgere attività d’impresa. (Nella specie l’avvocato aveva richiesto ad una persona fallita di partecipare all’asta di un autoveicolo, al nome di una società facente capo allo stesso avvocato, per rendersi acquirente di un bene, da trasferirsi poi allo stesso debitore esecutato o al fratello del debitore, di cui l’avvocato stesso era il difensore, il tutto mentre la persona fallita incaricata dall’avvocato firmava il verbale di aggiudicazione con un nome falso). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 15 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. DANOVI), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 19 Dicembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 15 Ottobre 1994
Giurisprudenza CNF

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