Il comportamento dell’avvocato che, in costanza di mandato ricevuto da una società, inizi a patrocinare altri soggetti contro la stessa, così da essere contemporaneamente patrocinatore e contraddittore della medesima persona giuridica, si pone in aperto contrasto con i più elementari principi della deontologia professionale (nella fattispecie, il professionista legale, rappresentante di una cooperativa in alcune controversie affidategli anteriormente al commissariamento della stessa, avrebbe potuto assumere la difesa degli amministratori destituiti, contro la cooperativa, solo dopo aver rinunciato ai mandati conferitegli da quest’ultima, non potendosi distinguere tra gestione ordinaria e gestione commissariale, trattandosi della medesima persona giuridica. L’aver assunto quindi la difesa di soggetti «terzi» contro la cooperativa, pur continuando ad esserne il patrocinatore, significa venire meno a quell’obbligo di correttezza che costituisce la regola fondamentale cui deve ispirarsi l’esercizio dell’attività professionale e fa ritenere del tutto proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa l’inflitta sanzione della censura). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 28 giugno 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), sentenza del 23 aprile 1991, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 23 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 28 Giugno 1989
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