L’avvocato che comunichi consapevolmente notizie false ai propri assistiti pone in essere un comportamento in aperta violazione dei principi di diligenza, dignità e decoro. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Firenze del 19 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 20 marzo 1995, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 20 Marzo 1995 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Maggio 1993 (sospensione)
0 Comment