L’avvocato al quale sia stato revocato il mandato viola il dovere di segretezza nell’ipotesi in cui invia a tutti i creditori dell’ex cliente una comunicazione contenente la rivelazione di eventi e comportamenti del proprio cliente, di cui egli era venuto a conoscenza nel contesto del rapporto professionale, e sui quali era tenuto al segreto anche dopo l’estinzione del mandato. (Nel caso di specie, attesa l’assenza di precedenti disciplinari e apparendo verosimile che il professionista sia stato indotto a trascendere, nei termini usati nella comunicazione, dal timore di essere coinvolto in comportamenti poco corretti della ex assistita, è stata ritenuta equa la sanzione della censura). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 14 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 8 luglio 1994, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 08 Luglio 1994 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Ottobre 1993 (censura)
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