Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di dare al cliente una compiuta e chiara informazione circa i compensi percepiti in ragione dell’attività svolta, soprattutto nell’ipotesi in cui questi siano, in tutto od in parte, corrisposti dalla controparte (nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 16 aprile 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 20 gennaio 1996, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 20 Gennaio 1996 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 16 Aprile 1994 (avvertimento)
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