L’avvocato che, avendo assunto l’incarico per l’espletamento di una attività di mediazione mobiliare (attività non rientrante nei canoni propri dell’attività forense), abbia chiesto al cliente il versamento di un acconto su future caparre da corrispondere a terzi, ed abbia poi utilizzato tali somme per fini personali, omettendo l’espletamento dell’incarico e la restituzione delle somme stesse, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per un anno. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 9 aprile 1996, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 09 Aprile 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Ottobre 1993 (sospensione)
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