Il comportamento dell’avvocato, il quale, dopo aver difeso una parte, assume nella medesima vicenda il patrocinio della parte avversa, è lesivo della reputazione del professionista e della dignità della classe forense e pertanto configura un illecito, che è sanzionabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, indipendentemente dalla circostanza che tale condotta si sia o no rivelata dannosa per le parti. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce del 26 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 12 novembre 1994, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 12 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 26 Giugno 1993
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